REGOLAMENTO GENERALE I.Ri.Fo.R.

REGOLAMENTO GENERALE I.Ri.Fo.R.
ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE – ONLUS

ART. 1 (Scopi)
1. L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione – ONLUS è iscritto nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche al Cod.116913F5.

ART. 2 ( Autonomia e Ricorsi)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento negli articoli che seguono, contro i provvedimenti adottati dagli Organi collegiali dell’Istituto chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all’organo collegiale gerarchicamente superiore.
2. I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell’ordinamento sono sempre impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione Territoriale il ricorso va presentato al Consiglio di Amministrazione Regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione Regionale il ricorso va presentato al Consiglio di Amministrazione Nazionale.
4. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato.
5. Una volta pervenuto il ricorso entro 15 giorni devono essere chieste all’Organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. A tal riguardo vale il timbro postale di arrivo o la ricevuta della PEC; non si conteggiano i giorni festivi.
6. L’organo chiamato a esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.
7. Quando sono previsti termini “a giorni” il giorno iniziale non si computa e si computa solo quello finale.
8. Quando viene usato il termine “giorni liberi” non si computano né il giorno iniziale, né quello finale.
9. Fino all’annullamento o revoca, gli atti impugnati conservano la loro efficacia, salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda l’esecuzione, in caso di comprovato pregiudizio grave e irreparabile.
10. Il voto di ogni componente degli organi collegiali non può esercitarsi per delega.

ART. 3 (Strutturazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale è eletto dalla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- Onlus ed è composto da sei componenti più il Presidente Nazionale dell’UICI che ne è componente di diritto, ne presiede l’Istituto e concorre a formare il numero legale dell’organo.
2. Le strutture Regionali e territoriali sono autonome sul piano amministrativo, contabile e giuridico.
3.Le strutture Territoriali sono composte da tre componenti compreso il Presidente della sezione di appartenenza.
4. Nel caso in cui la struttura territoriale rappresenti due o più sezioni UICI, il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio Regionale competente e la Presidenza dell’organo è affidata al Presidente di una delle due sezioni su accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, la Presidenza sarà affidata alla sezione UICI con più soci iscritti.
5. L’elezione del Vice Presidente avviene a scrutinio segreto nella seduta di insediamento o nella prima seduta utile.
6. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione Nazionale definiscono le modalità organizzative più idonee per il perseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
7. L’amministrazione dei beni è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la disponibilità.
8. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale può sciogliere i Consigli di Amministrazione Regionali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa. Lo stesso potere è dato ai Consigli di Amministrazione Regionali nei confronti dei Consigli di Amministrazione Territoriali di loro pertinenza.
9. In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio di Amministrazione Regionale, il Consiglio di Amministrazione Nazionale informa i competenti Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per gli adempimenti di loro competenza e provvede alla nomina di un Commissario Straordinario. Analogamente provvederanno i Consigli di Amministrazione Regionali nei confronti dei Consigli di Amministrazione Territoriali del loro territorio, una volta effettuati i medesimi adempimenti nei confronti degli Organi territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
10. Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo necessario al ripristino dell’organo disciolto e in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili per i successivi sei mesi. Decorso tale termine, egli decade automaticamente e viene sostituito.
11. Il Commissario Straordinario opera con i pieni poteri del Consiglio di Amministrazione Regionale o Territoriale e può nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un comitato consultivo per la gestione degli affari di competenza dell’organo commissariato.
12. Compete al Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Commissario Straordinario approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario stesso.
13. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale può nominare Commissari ad acta presso il Consiglio di Amministrazione Regionale o presso il Commissario Straordinario regionale per l’adozione di atti obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga l’indicazione del termine massimo per compiere l’atto obbligatorio. Lo stesso potere è dato ai Consigli di Amministrazione Regionali nei confronti dei Consigli di Amministrazione Territoriali o dei commissari del loro territorio.
14. Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di incarico, cessa dal suo incarico.
15. Il Consiglio di Amministrazione Regionale o Territoriale presso cui il Commissario ad acta opera, resta in carica per ogni altro adempimento.
16. Le spese relative ai Commissari sono a carico dell’organo sostituito.

ART. 4 (Organi dell’Istituto)
1. Coloro che risultano designati a ricoprire una delle cariche indicate nell’art. 4 dello Statuto devono dichiarare per iscritto, entro otto giorni dalla comunicazione, pena la decadenza, la loro accettazione della carica e il possesso dei diritti civili e politici. L’assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra, equivale ad accettazione.
2. Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti.
3. Contro le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilità è ammesso ricorso nei modi e nei termini statutari e regolamentari.
4. L’indennità è stabilita, nei limiti di legge, per i dirigenti nazionali dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, che delibera anche l’ammontare massimo entro il quale essa può essere attribuita, ai consiglieri regionali dai Consigli di Amministrazione Regionali, ai consiglieri territoriali dai Consigli di Amministrazione Territoriali. Le indennità non sono cumulabili tra loro.
5. Le spese degli organi della struttura nazionale sono a carico del bilancio della Presidenza Nazionale dell’Istituto. Le spese per il funzionamento degli organi regionali e territoriali sono a carico del bilancio delle strutture rispettive.
6. Le indennità per missioni e trasferte sono determinate dal Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 5 (Consiglio di Amministrazione Nazionale)
1. Le votazioni palesi del Consiglio di Amministrazione Nazionale avvengono per alzata di mano o per appello nominale. L’elezione del Vice Presidente è effettuata nella riunione di insediamento o nella prima riunione utile a tale scopo.
2. Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di sua competenza, convoca la prima riunione del Consiglio di Amministrazione Nazionale entro venti giorni dalla riunione della Direzione Nazionale dell’Unione che ha eletto i componenti il Consiglio stesso.
3. L’avviso di convocazione delle riunioni, indicante data, ora, luogo e ordine del giorno, viene inviato per posta elettronica certificata o altro mezzo indicato dai componenti, almeno cinque giorni prima.
4. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, con le modalità prescelte dal Consiglio, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
5. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione.
6. Il Presidente, anche su richiesta dei consiglieri, ha facoltà di invitare alle riunioni persone esterne.
7. Ogni consigliere ha facoltà di richiedere che vengano iscritti all’ordine del giorno particolari argomenti.
8. In caso di vacanza comunque determinata di uno o più consiglieri, la Direzione Nazionale dell’Unione provvede alla sostituzione nel più breve tempo possibile.
9. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale può attribuire ai propri componenti incarichi organizzativi in uno o più settori di attività inerenti le finalità istituzionali.
10. I Consiglieri ai quali vengano attribuiti particolari incarichi operano in stretto collegamento con il Presidente e con il Vice Presidente Nazionale e riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta.
11. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale può esercitare, ove ne ravvisi l’opportunità, il controllo contabile amministrativo sugli Organi delle strutture regionali e territoriali.
12. Il controllo viene effettuato dal Presidente Nazionale o da un suo delegato che può avvalersi di personale della struttura nazionale appositamente designato. Il Presidente, i dirigenti e il personale della struttura interessata sono tenuti a collaborare alla verifica.
13. Il Presidente, o il suo delegato, riferisce le risultanze della verifica al Consiglio di Amministrazione Nazionale per gli eventuali provvedimenti.
14. Il Vice Presidente, sempre d’intesa con il Presidente, adotta tutti gli atti inerenti le prerogative e le competenze del Presidente stesso.

ART. 6 (Consigli di Amministrazione Regionali)
1. Ai Consigli di Amministrazione Regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione Regionale avviene entro 20 giorni dal completamento della sua composizione.
3. L’elezione del Vice Presidente è effettuata a scrutinio segreto nella prima riunione o nella prima riunione utile a tale scopo.
4. Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale, entro 15 giorni, la composizione dell’organo costituito, trasmettendo i dati anagrafici completi, le qualifiche e i recapiti di tutti i componenti del Consiglio.
5. Fatta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione Regionale, gli Organi delle strutture territoriali hanno facoltà di stabilire rapporti con gli Organi dell’Ente Regione per la trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale. In tal caso, il Presidente Territoriale è tenuto ad informare preventivamente il Presidente Regionale.
6. Il Presidente Regionale può chiedere al Presidente Territoriale di convocare il Consiglio di Amministrazione Territoriale in seduta straordinaria. Nella richiesta, debitamente motivata, vengono indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno ed il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione territoriale dovrà essere convocato. Analogamente egli può chiedere ai Presidenti Territoriali che vengano iscritti argomenti specifici all’ordine del giorno dei Consigli di Amministrazione Territoriali.
7. Il Consiglio di Amministrazione Regionale ha facoltà di costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità istituzionali; nominare comitati tecnici; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari; organizzare convegni nell’ambito regionale.
8. Consigli di Amministrazione Regionali diversi, con atti congiunti e condivisi, hanno facoltà di realizzare progetti e iniziative interregionali, previa autorizzazione del Presidente Nazionale.
9. In caso venga deliberata l’istituzione di una sezione territoriale da parte del Consiglio di Amministrazione Regionale competente, il Consiglio della Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti territorialmente competente, provvede all’elezione dei due consiglieri i quali, unitamente al Presidente che lo presiede, costituiranno il Consiglio della Sezione territoriale Irifor.

ART. 7 (Presidente Nazionale e Presidenti Regionali)
1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di intervenire di persona o per delega alle riunioni dei Consigli di Amministrazione Regionali o Territoriali.. Il Presidente Regionale o territoriale, invierà pertanto anche al Presidente Nazionale l’avviso di convocazione delle riunioni.
2. Il Presidente Nazionale dispone l’adozione di provvedimenti, l’attivazione di azioni e l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori quando ne ricorrano giustificati motivi.

ART. 8 (Segretario Generale e Segretari Regionali)
Il Segretario Generale viene indicato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale che ne stabilisce compiti, funzioni ed eventuale compenso. Egli è revocabile in qualunque momento. Può essere indicato, su proposta del Presidente, un dipendente, un collaboratore o altra persona di fiducia del Consiglio
2. Ai Segretari Regionali e Territoriali si applicano le norme dei commi precedenti, in quanto compatibili.

ART. 9 (Direttore Generale e Direttori Regionali)
Il Direttore Generale viene indicato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale che ne stabilisce compiti, funzioni ed eventuale compenso. Egli è revocabile in qualunque momento. Può essere indicato, su proposta del Presidente, un dipendente, un collaboratore o altra persona di fiducia del Consiglio.
2. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale ha facoltà di indicare, altresì, un Direttore Scientifico per il coordinamento del Comitato-Tecnico-Scientifico Nazionale e dell’attività scientifica dell’Istituto, secondo le indicazioni del Consiglio stesso e le prescrizioni del Presidente.
3. Analogamente avviene per i Direttori Regionali.

ART. 10 (Comitati Tecnico-Scientifici Nazionale e Regionali)
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico si avvale delle strutture organizzative dell’Istituto per svolgere il proprio compito.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti consultivi e propositivi il Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale ha facoltà di richiedere di prendere conoscenza delle deliberazioni adottate nelle materie di interesse. Al riguardo, il Presidente decide se e in quale misura trasmettere tali informazioni, anche in ottemperanza agli obblighi di legge sul trattamento dei dati personali.
3. Ai Comitati Tecnico-Scientifici Regionali si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

ART. 11 (Collegi Nazionale e Regionali dei Revisori)
1. I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati tra persone in possesso di documentate competenze amministrativo-contabili; almeno un componente deve essere iscritto all’Albo dei Revisori.
2. In caso di vacanza, anche di un solo sindaco, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.
3. I componenti del Collegio dei sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono pertanto essere invitati.
4. Ai Collegi Regionali dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

ART. 12 (Entrate dell’Istituto)
Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignità ed il prestigio dell’Istituto.

ART. 13 (Gestione Economico-Finanziaria)
1. la Gestione Economico-Finanziaria è disciplinata da apposito Regolamento, come previsto dall’articolo 13 dello Statuto.
2. in caso di mancata trasmissione dei bilanci preventivi e consuntivi dei Consigli Regionali entro trenta giorni dalla loro approvazione, il Consiglio di Amministrazione Nazionale può esercitare i poteri sostitutivi.

ART. 14 (Personale)
1. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale delibera l’assunzione del personale dipendente della struttura nazionale e autorizza lo svolgimento di attività da parte di eventuali collaboratori e volontari.
2. Analoghi poteri sono attribuiti ai Consigli di Amministrazione Regionali e Territoriali per le strutture di competenza.

ART. 15 (Durata in carica degli Organi)
1. Salvo diversa previsione del presente Statuto, gli Organi collegiali o monocratici dell’Istituto restano in carica fino alla scadenza dell’Organo che li ha nominati, che ha anche facoltà di revoca totale o parziale.
2. Fino all’insediamento dei nuovi Organi restano in carica, per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione, gli Organi in scadenza.
3. Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all’organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.