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Statuto

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

  1. Per iniziativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS è costituito l'"Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione - Ente del Terzo Settore", in sigla "I.Ri.Fo.R. ETS" (di seguito anche "l'Istituto" o "l'I.Ri.Fo.R.").
  2. Le articolazioni nazionale e regionali dell'Istituto si costituiscono secondo la forma giuridica della fondazione e si dotano del presente Statuto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Codice Civile. Le articolazioni territoriali dell'Istituto si costituiscono nella forma giuridica della fondazione e si dotano del presente Statuto, se dotate di autonomia ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
  3. L'articolazione nazionale dell'Istituto adotta, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore", ovvero l'acronimo "ETS".
  4. Le articolazioni regionali e territoriali autonome dell'Istituto adottano, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore", ovvero l'acronimo "ETS", seguita dal nome della Regione o della Provincia di appartenenza.
  5. L'inserimento della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico è sospensivamente condizionato all'iscrizione delle articolazioni nazionale, regionali e territoriali autonome dell'Istituto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  6. L' articolazione nazionale dell'Istituto ha sede in Roma, in via Borgognona 38. L'eventuale variazione della sede legale è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione nazionale. Con delibera del medesimo organo possono essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici e rappresentanze, in forma stabile o temporanea.
  7. La sede legale di ciascuna articolazione, regionale e territoriale, dell'Istituto è individuata nella delibera con cui la medesima articolazione ha adottato il presente Statuto e ne costituisce parte integrante.
  8. La durata dell'Istituto, a livello nazionale, regionale e territoriale, è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Scopi, finalità, e attività dell'Istituto

  1. L'Istituto, a livello nazionale, regionale e territoriale, non ha scopo di lucro. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 del CTS.
  2. L'Istituto, a tutti i suoi livelli, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a) del CTS);
    2. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) del CTS);
    3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h) del CTS);
    4. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 (art. 5, comma 1, lett. p) del CTS).
  3. In particolare, l'Istituto opera a tutti i suoi livelli per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
    1. svolgere studi, ricerche, indagini e monitoraggi nei settori della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'orientamento e mobilità e dell'autonomia, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo delle persone con disabilità visiva, delle persone affette da menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali o da qualsiasi altra condizione che incida sulle capacità funzionali della persona, nonché delle persone in condizioni di svantaggio economico, sociale o familiare;
    2. svolgere studi e ricerche per l'individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, anche con riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l'accesso alle persone con disabilità visiva e altre eventuali menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali o altra condizione che incida sulle capacità funzionali della persona, nonché delle persone in condizioni di svantaggio economico, sociale o familiare;
    3. promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, riabilitazione e autonomia dei soggetti di cui ai punti a) e b), nonché per tutti coloro che, a vario titolo, operano a contatto con la disabilità. Tali attività possono essere realizzate anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari, a totale e/o parziale contributo degli stessi, oltre che tramite autofinanziamento, nonché su incarico di enti pubblici e privati, che ne assumano in tutto o in parte l'onere;
    4. organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre istituzioni, corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti e delle altre figure del mondo della Scuola, al fine di favorire l'istruzione e l'inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
    5. promuovere premi di laurea, istituire ed erogare borse di studio per agevolare la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento anche presso altre istituzioni;
    6. organizzare e gestire corsi, fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza, nonché erogare corsi specifici finalizzati alla estensione e al continuo ampliamento della integrazione lavorativa delle persone con disabilità visiva e altre eventuali menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali o altra condizione che incida sulle capacità funzionali della persona, nonché di coloro che ne costituiscono supporto;
    7. curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico e culturale generale e specifico;
    8. operare nel campo della formazione continua in sanità, con particolare riguardo alla disabilità visiva e alle altre disabilità;
    9. promuovere l'accessibilità e l'inclusione digitale, favorendo la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione di strumenti tecnologici e soluzioni innovative che migliorino l'autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità e menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali;
    10. partecipare e sostenere iniziative culturali, sociali e sportive che favoriscano la partecipazione attiva delle persone con disabilità, menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali, nonché delle persone in condizioni di svantaggio economico, sociale o familiare alla vita comunitaria, anche attraverso la collaborazione con altri Enti del Terzo Settore e istituzioni pubbliche e private;
    11. collaborare con enti di ricerca, università e istituzioni nazionali e internazionali per lo sviluppo di strategie e politiche innovative volte all'inclusione e alla valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità o menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali;
    12. promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione volte a diffondere la cultura dell'inclusione, a contrastare pregiudizi e discriminazioni e a migliorare la consapevolezza sui diritti e sulle potenzialità delle persone con disabilità o menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali;
    13. promuovere lo scambio di buone pratiche, il trasferimento di conoscenze e lo sviluppo di sinergie con organismi esteri attivi nel campo dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali.
  4. Le articolazioni nazionale, regionali e territoriali dell'Istituto possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del CTS e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili.
  5. L'Istituto può altresì svolgere, a tutti i livelli, attività di raccolta fondi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  6. L'Istituto nazionale e le articolazioni regionali e territoriali esplicano la propria attività con apartiticità ed aconfessionalità, ispirandosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e agli ideali affermati, in tema di disabilità, dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-APS.

Articolo 3

Strutturazione

  1. L'Istituto è costituito da una struttura multilivello, articolata come segue:
    1. articolazione nazionale;
    2. articolazioni regionali, ivi incluse le articolazioni delle Province autonome di Bolzano e Trento;
    3. articolazioni territoriali.
  2. Tutte le articolazioni dell'I.Ri.Fo.R. sono diretta espressione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS che nomina i consigli di amministrazione, come disciplinato nel prosieguo del presente Statuto. I presidenti dei consigli a qualsiasi livello sono, di diritto, i rispettivi presidenti delle sezioni territoriali o delle sedi regionali dell'Unione.
  3. Le articolazioni regionali dell'Istituto sono tutte dotate di autonomia giuridica, amministrativa e contabile e devono obbligatoriamente integrare i seguenti requisiti minimi:
    1. adozione del presente Statuto; possesso di uno statuto (autonomia giuridica);
    2. possesso di risorse economiche proprie e di un patrimonio minimo pari a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
    3. predisposizione di bilanci e/o di rendicontazioni autonome (autonomia economica e contabile);
    4. presenza di un organo amministrativo (autonomia amministrativa);
    5. presenza di un organo di controllo, nonché, ove obbligatorio per legge, di un revisore legale dei conti.
  4. Le articolazioni territoriali dell'Istituto possono avere o meno personalità e autonomia giuridica.
  5. Le articolazioni territoriali sono dotate di personalità e autonomia giuridica se integrano i requisiti descritti al precedente comma 3) del presente articolo.
  6. Le articolazioni territoriali che non sono dotate di personalità e autonomia giuridica sono sedi operative dell'Istituto, dotate di autonomia amministrativo-gestionale, funzionale e operativa, secondo quanto dettagliato nel Regolamento Generale.
  7. In assenza di articolazioni territoriali come descritto ai precedenti commi 5) e 6) del presente articolo, l'attività nei rispettivi territori sarà organizzata dall'articolazione regionale competente, secondo quanto dettagliato nel regolamento generale.

Articolo 4

Organi dell'Istituto

  1. Sono organi dell'articolazione nazionale:
    1. il Presidente nazionale, nonché Fondatore, e il Vicepresidente nazionale;
    2. il Consiglio di Amministrazione nazionale;
    3. il Segretario Generale nazionale e il Direttore nazionale, se previsti;
    4. il Comitato Tecnico Scientifico nazionale;
    5. l'Organo di Controllo, nonché il Revisore legale dei conti, quest'ultimo ove obbligatorio per legge.
  2. Sono organi delle articolazioni regionali e delle articolazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano:
    1. I Presidenti e Vicepresidenti regionali;
    2. i Consigli di Amministrazione regionali;
    3. i Segretari regionali e i Direttori regionali, se previsti;
    4. i Comitati Tecnico Scientifici regionali;
    5. gli Organi di Controllo, nonché i Revisori legali dei conti, ove obbligatori per legge.
  3. Sono organi delle articolazioni territoriali dell'Istituto:
    1. i Presidenti e i Vicepresidenti territoriali;
    2. i Consigli di Amministrazione territoriali;
    3. i Comitati Tecnico Scientifici territoriali, se previsti;
    4. gli Organi di Controllo, nonché i Revisori legali dei conti, ove obbligatori per legge.
  4. Le riunioni degli Organi, nonché le votazioni palesi o segrete, sono valide anche quando svolte in audio-videoconferenza, dando atto nella convocazione delle modalità da remoto, anche secondo quanto previsto nel Regolamento Generale.

Articolo 5

Presidente nazionale e Vicepresidente

  1. La presidenza dell'articolazione nazionale dell'Istituto spetta, di diritto, al Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS. Il Presidente nazionale, così individuato, ha la rappresentanza legale e politica dell'Istituto a livello nazionale e internazionale, di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente nazionale:
    1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nazionale;
    2. promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione nazionale; provvede a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio di Amministrazione nazionale;
    3. svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione nazionale;
    4. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nazionale e sul conseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto;
    5. adotta, nei casi di necessità ed urgenza, deliberazioni presidenziali, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nazionale.
    6. autorizza progetti e attività, entro i limiti di spesa preventivamente deliberati dal Consiglio.
  3. Al Presidente sono, altresì, attribuite le competenze risultanti dalle previsioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Generale.
  4. Con atto motivato, il Presidente ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni al Vicepresidente nazionale.

  5. Il Vicepresidente nazionale collabora alla gestione e sostituisce pleno iure e in via automatica il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione nazionale

  1. Il Consiglio di Amministrazione nazionale è composto da sei membri eletti dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, più il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, che lo presiede ed è legale rappresentante. Il Consiglio elegge al proprio interno il Vicepresidente nazionale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione nazionale si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del budget e dei documenti programmatici, nonché per l'approvazione del bilancio consuntivo.
  3. Il Consiglio di Amministrazione nazionale dura in carica fintantoché duri in carica l'Organo dell'Unione che lo ha eletto.
  4. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, quando invitati, dipendenti, collaboratori ed esperti, a seconda degli argomenti da trattare.
  5. Tra i dipendenti o i collaboratori, il Presidente indica un segretario per la redazione del verbale e delle deliberazioni.
  6. Sono compiti del Consiglio:
    1. entro il 30 novembre di ciascun anno, approvare il bilancio preventivo e i documenti programmatici;
    2. entro il 30 aprile di ciascun anno, approvare il bilancio consuntivo, da depositare presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
    3. approvare il bilancio sociale, da depositare presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
    4. adottare il Regolamento Generale e i Regolamenti Amministrativi e Contabili dell'Istituto;
    5. approvare annualmente i programmi di studi e ricerche da svolgere;
    6. approvare i progetti di ricerca, formazione e riabilitazione e i relativi programmi e piani finanziari;
    7. approvare i rapporti convenzionali continuativi con istituzioni pubbliche o private;
    8. deliberare le modifiche statutarie, nonché deliberare in merito ad eventuali operazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Istituto, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS;
    9. deliberare in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione al licenziamento, in ossequio alle disposizioni di cui al CTS, e adottare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell'Istituto;
    10. individuare le eventuali attività diverse svolte dall'Istituto, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 6 del CTS e relative disposizioni attuative;
    11. nominare l'Organo di controllo, nonché il Revisore legale dei conti, ove la nomina sia necessitata da legge, determinandone altresì il compenso;
    12. nominare il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.13 del presente Statuto;
    13. designare un Istituto Cassiere, incaricato della gestione e della custodia delle risorse economiche dell'ente;
    14. deliberare su ogni altro provvedimento utile al funzionamento dell'Istituto.
  7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nazionale sono adottate a maggioranza semplice, tranne quelle aventi ad oggetto modifiche statutarie e quelle in tema di trasformazione, fusione e scissione, per le quali si richiede la maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei componenti dell'Organo. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

Presidenti e Vicepresidenti regionali

  1. La presidenza delle articolazioni regionali dell'Istituto spetta, di diritto, ai corrispondenti Presidenti regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS. I Presidenti regionali, così individuati, hanno la direzione dell'attività dell'Istituto svolta in tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.
  2. Ai Presidenti regionali sono attribuite le medesime competenze che l'art. 5, comma 2, del presente Statuto attribuisce al Presidente nazionale, limitatamente all'articolazione regionale di riferimento.
  3. Ai Presidenti regionali sono, altresì, attribuite le competenze risultanti dalle previsioni contenute nel presente Statuto.
  4. Con atto motivato, i Presidenti regionali hanno facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ai rispettivi Vicepresidenti regionali.
  5. I Vicepresidenti regionali collaborano alla gestione e sostituiscono pleno iure e in via automatica i Presidenti regionali in caso di assenza o impedimento.

Articolo 8

Consigli di Amministrazione regionali

  1. I Consigli di Amministrazione regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono composti dai corrispondenti Presidenti dei Consigli Regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, che li presiedono, più membri eletti dalle Direzioni regionali dell'Unione, per un numero di membri pari a:
    1. quattro, per le Regioni con più di cinque Province;
    2. due, per le Regioni fino a cinque Province.

    I Consigli regionali dell'Istituto eleggono al proprio interno i propri Vicepresidenti regionali.

  2. I Consigli regionali si riuniscono almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
  3. I Consigli di Amministrazione regionali durano in carica fintantoché durino in carica gli Organi dell'Unione che li hanno eletti.
  4. La partecipazione alle sedute dei Consigli di Amministrazione regionali e le modalità di votazione sono disciplinate con le medesime modalità previste per il Consiglio di Amministrazione nazionale, secondo quanto specificato all'art. 6, comma 7, del presente Statuto.
  5. I Consigli di Amministrazione regionali svolgono, nell'ambito regionale, le funzioni svolte a livello nazionale dal Consiglio di Amministrazione nazionale, come dettagliate all'art. 6, comma 6, del presente Statuto.
  6. I Consigli di Amministrazione regionali possono altresì fungere da struttura operativa per le iniziative del Consiglio di Amministrazione nazionale.
  7. I Consigli di Amministrazione regionali, ove lo ritengano utile e opportuno, possono nominare uno o più delegati per il coordinamento e il monitoraggio delle attività in ambito regionale. La misura e il contenuto della delega sono da considerarsi espressione dell'autonomia dei Consigli regionali, secondo le indicazioni del Regolamento generale.
  8. I Consigli di Amministrazione regionali, quando sussistano le condizioni, acquisito il parere del corrispondente Consiglio Sezionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, hanno facoltà di deliberare l'istituzione e/o la chiusura di nuove articolazioni territoriali. La relativa delibera deve essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nazionale dell'Istituto. Le articolazioni territoriali di nuova istituzione possono essere autonome o non autonome, secondo quanto disciplinato all'art. 3 del presente Statuto.

Articolo 9

Presidenti e Vicepresidenti delle articolazioni territoriali

  1. La presidenza delle articolazioni territoriali dell'Istituto spetta, di diritto, ai corrispondenti Presidenti territoriali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS. I Presidenti territoriali, così individuati, hanno la direzione dell'attività dell'Istituto svolta in tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.
  2. Ai Presidenti territoriali sono attribuite le medesime competenze che l'art. 5, comma 2, del presente Statuto attribuisce al Presidente nazionale, limitatamente all'articolazione territoriale di riferimento.
  3. Ai Presidenti territoriali sono, altresì, attribuite le competenze risultanti dalle previsioni contenute nel presente Statuto.
  4. Con atto motivato, i Presidenti territoriali hanno facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ai rispettivi Vicepresidenti territoriali.
  5. I Vicepresidenti territoriali collaborano alla gestione e sostituiscono pleno iure e in via automatica i Presidenti territoriali in caso di assenza o impedimento.

Articolo 10

Consigli di Amministrazione delle articolazioni territoriali

  1. I Consigli di Amministrazione delle articolazioni territoriali dell'Istituto sono composti dai corrispondenti Presidenti dei Consigli territoriali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, che li presiedono, e da due membri eletti dal corrispondente Consiglio Sezionale territoriale dell'Unione. Nel caso in cui la struttura territoriale rappresenti due o più Sezioni UICI, il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio regionale competente e la Presidenza dell'organo è affidata al Presidente di una delle sezioni, su accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, la Presidenza sarà affidata alla sezione UICI con più soci iscritti.
  2. I Consigli di Amministrazione delle articolazioni territoriali dell'Istituto durano in carica fintantoché durino in carica gli Organi dell'Unione che li hanno eletti.
  3. I Consigli di Amministrazione delle articolazioni territoriali dell'Istituto si riuniscono almeno due volte l'anno, per l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo.
  4. La partecipazione alle sedute dei Consigli di amministrazione territoriali e le relative votazioni si svolgono con le medesime modalità previste per il Consiglio di amministrazione nazionale.
  5. I Consigli di Amministrazione territoriali svolgono, nell'ambito provinciale, le funzioni svolte a livello nazionale dal Consiglio di Amministrazione nazionale, come dettagliate all'art. 6, comma 6, del presente Statuto.
  6. I Consigli di Amministrazione territoriali possono altresì fungere da struttura operativa per le iniziative del Consiglio di Amministrazione nazionale.

Articolo 11

Segretario Generale e Segretari regionali

  1. Il Consiglio di amministrazione nazionale ha facoltà di nominare un Segretario Generale, definendone nell'atto di nomina compiti, funzioni, prerogative e competenze, come disciplinate nel Regolamento Generale.
  2. I Consigli di amministrazione regionali, ciascuno nell'ambito del proprio territorio di operatività, hanno facoltà di nominare un Segretario regionale, definendone nell'atto di nomina compiti, funzioni, prerogative e competenze, come disciplinate nel Regolamento Generale.

Articolo 12

Direttore Generale e Direttori regionali

  1. Il Consiglio di amministrazione nazionale ha facoltà di nominare un Direttore Generale, definendone nell'atto di nomina compiti, funzioni, prerogative e competenze, come disciplinati nel Regolamento Generale.
  2. Analoga facoltà è attribuita ai Consigli di amministrazione regionali, nell'ambito del territorio di operatività.
  3. La carica di Direttore è incompatibile con la carica di Consigliere, sia a livello nazionale, sia a livello regionale.

Articolo 13

Comitato Tecnico-Scientifico nazionale e Comitati regionali e territoriali

  1. Il Comitato Tecnico-Scientifico nazionale è composto da tre a sette membri, incluso il coordinatore nazionale, nominati dal Consiglio di Amministrazione nazionale fra persone esperte nei settori della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione.
  2. Il Comitato Tecnico-Scientifico nazionale è convocato e presieduto dal coordinatore nazionale.
  3. Il Comitato Tecnico-Scientifico nazionale ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in merito ai programmi di studio, di ricerca, di formazione, di riabilitazione, nonché sulle attività corsuali dell'Istituto.
  4. Le medesime disposizioni si applicano ai Comitati Tecnico-Scientifici regionali, nonché a quelli territoriali, ove nominati.

Articolo 14

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti delle articolazioni dell'Istituto

  1. L'articolazione nazionale, le articolazioni regionali e quelle territoriali dell'Istituto iscritte al RUNTS devono obbligatoriamente dotarsi di un Organo di controllo, la cui composizione, funzionamento e attribuzioni sono di seguito disciplinate.
  2. L'Organo di Controllo dell'articolazione nazionale è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione nazionale, che ne elegge altresì il Presidente. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti indicate all'art. 2397, comma 2, c.c.
  3. L'Organo di Controllo delle articolazioni regionali e territoriali è monocratico ed è nominato dai rispettivi Consigli di Amministrazione e selezionato tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.
  4. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile.
  5. L'Organo di controllo dura in carica fintantoché durino in carica gli Organi che li hanno eletti. Il componente dell'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa, che deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Amministrazione.
  6. L'Organo di controllo:
    1. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
    2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla gestione finanziaria dell'Istituto;
    3. esamina le proposte di budget e di bilancio consuntivo, redigendo, allo scopo, apposite relazioni, ed effettua altresì verifiche di cassa;
    4. può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
    5. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
    6. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
    7. attesta che il bilancio sociale, ove la sua redazione si renda obbligatoria per legge, o, comunque, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. In tale eventualità, il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
  7. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS, o laddove ritenuto opportuno, i Consigli di Amministrazione delle articolazioni dell'Istituto nominano, altresì, un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, o affidano tale compito ad una società esterna di revisione. Tale incarico può essere altresì affidato all'Organo di Controllo; in tal caso, questo deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15

Patrimonio ed entrate delle articolazioni dell'Istituto

  1. Il Patrimonio dell'Istituto, a livello nazionale, regionale e territoriale, è composto dal Fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato, dal patrimonio libero e dagli avanzi (disavanzi) di esercizio delle articolazioni dell'Istituto.
  2. Il Fondo di dotazione per ciascuna articolazione iscritta al RUNTS è pari almeno a Euro 30.000,00 (trentamila/00).
  3. Il Patrimonio vincolato delle articolazioni dell'Istituto è composto da:
    1. riserve statutarie;
    2. riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
    3. riserve vincolate destinate da terzi.
  4. Il Patrimonio libero delle articolazioni dell'Istituto è composto da:
    1. riserve di utili o avanzi di gestione;
    2. altre riserve.
  5. Contribuiscono alla formazione del patrimonio delle articolazioni dell'Istituto le attribuzioni in denaro o in natura effettuate anche in un momento successivo alla loro costituzione, tra cui per esempio:
    1. contributi di cui alla legge 26 settembre 1993, n. 379 e altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
    2. contributi della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS;
    3. proventi derivanti dalla effettuazione delle attività o da commesse e rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private;
    4. beni mobili e immobili, nonché ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, pervenuti o che perverranno a qualsiasi titolo all'Istituto da soggetti pubblici o privati, compresi quelli dallo stesso acquistati secondo le norme del presente Statuto;
    5. elargizioni fatte da enti o da privati;
    6. eventuali lasciti o legati;
    7. altre eventuali entrate.

Articolo 16

Gestione economico-finanziaria e bilanci delle articolazioni dell'Istituto

  1. La gestione economico-finanziaria dell'Istituto, a tutti i suoi livelli, è regolata da apposito Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione nazionale.
  2. Ciascuna articolazione dell'Istituto provvede alla designazione di un Istituto Cassiere, incaricato della gestione e della custodia delle risorse economiche dell'ente. La nomina dell'Istituto Cassiere, per ciascuna articolazione dell'Istituto, è attribuita ai rispettivi Consigli di Amministrazione.
  3. L'esercizio finanziario, per ciascuna articolazione dell'Istituto, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Il budget nazionale (da approvarsi entro il 30 novembre di ciascun anno), corredato dal programma di attività, e il bilancio consuntivo nazionale (da approvarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo), sono trasmessi dal Presidente nazionale dell'Istituto alla Direzione Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
  5. I bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni regionali, unitamente alla relazione del relativo Organo di controllo, sono trasmessi dai Presidenti regionali al Consiglio di Amministrazione nazionale dell'Istituto entro trenta giorni dalla loro approvazione. Stesso adempimento deve essere effettuato dai Presidenti delle articolazioni territoriali dell'Istituto, nei confronti dei Consigli di amministrazione regionali di riferimento.
  6. I bilanci d'esercizio delle articolazioni dell'Istituto devono essere depositati presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
  7. Per quanto attiene alla tenuta delle scritture sociali e contabili, alle modalità di redazione dei bilanci, ivi incluso il bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si fa riferimento alle pertinenti disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, come dettagliate nel Regolamento Generale.

Articolo 17

Personale dell'Istituto

  1. Previe intese e/o convenzioni l'Istituto si avvale, a tutti i suoi livelli, oltre che di personale proprio, anche di personale e attrezzature messi a disposizione dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS.
  2. Per lo svolgimento di specifici compiti, l'Istituto può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.
  3. Per i rapporti di lavoro subordinato e autonomo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 16 del CTS.

Articolo 18

Durata in carica degli Organi dell'Istituto

  1. Gli organi dell'Istituto, a livello nazionale, regionale e territoriale, (in particolare i presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione a ogni livello), durano in carica fintantoché restano in carica gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS che li hanno eletti. Questi ultimi possono, in ogni caso, revocarli per intero o per singoli componenti, in qualunque momento e con effetto immediato.
  2. Tutti i componenti degli Organi dell'Istituto, come individuati nel presente Statuto, non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

Articolo 19

Regolamento Generale

  1. Per quanto attiene al funzionamento degli Organi delle articolazioni dell'Istituto, alle competenze loro attribuite dal presente Statuto, all'eventuale loro scioglimento e commissariamento e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, l'Istituto, a tutti i suoi livelli, deve osservare quanto previsto dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione nazionale.

Articolo 20

Compensi

  1. Ai componenti degli Organi nazionali, regionali e territoriali dell'Istituto possono essere attribuiti compensi e indennità, nella misura fissata dai rispettivi Consigli di amministrazione. È fatto divieto di attribuire compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del CTS.
  2. Ai componenti degli Organi nazionali, regionali e territoriali dell'Istituto può altresì essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione agli incarichi affidati.
  3. Al fine di garantire i necessari principi di imparzialità e indipendenza, è obbligatorio prevedere una retribuzione per l'Organo di controllo e, ove nominato per legge, per il Revisore legale dei conti.

Articolo 21

Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell'articolazione nazionale, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione nazionale, previo parere positivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o di altro organismo competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo diversa destinazione imposta da legge.
  2. Analoghe disposizioni si applicano nei casi di estinzione o scioglimento delle articolazioni regionali o di quelle territoriali iscritte al RUNTS. In tali casi, l'individuazione degli Enti del Terzo Settore beneficiari del patrimonio oggetto di devoluzione è effettuata dai rispettivi Consigli di Amministrazione, previo parere positivo del Consiglio di amministrazione nazionale. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1).
  3. Il Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla devoluzione, nomina uno o più liquidatori a cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 22

Trasformazione, fusione e scissione

  1. L'Istituto, a tutti i suoi livelli, può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile.
  2. Gli atti relativi alle operazioni straordinarie di cui al comma 1), per le quali il libro V del Codice civile prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23

Disciplina transitoria

  1. Nelle more dell'adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore, ottenuta per il tramite del perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ciascuna articolazione dell'Istituto continua ad operare nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice civile e delle specifiche previsioni normative applicabili in ragione della qualifica posseduta.
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